Buoni Pasto: nuova disciplina pone presupposti per un mercato più solido

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Il 9 settembre 2017 sono entrate in vigore le nuove norme che regolamentano l’utilizzo dei buoni pasto.

La nuova disciplina introduce alcuni elementi di novità nel loro impiego da parte dei consumatori. I principali sono: il possibile utilizzo cumulato fino a 8 buoni; l’allargamento dei prodotti acquistabili, che devono comunque essere prodotti alimentari, gli unici per i quali l’esercente può accettare i buoni pasto (no quindi a detersivi, abiti, ecc); la titolarità del buono pasto, che può essere utilizzato solo dall’intestatario; l’ampliamento delle categorie di esercizio nelle quali i buoni possono essere utilizzati.

In questo modo si contribuisce a fare chiarezza su punti che nel passato avevano visto comportamenti che andavano oltre le disposizioni previste. Vengono regolamentati anche alcuni aspetti dei rapporti tra operatori della filiera dei buoni pasto: viene confermato il divieto per le società emittenti di richiedere commissioni più elevate rispetto a quelle dichiarate in sede di aggiudicazione dalla gara Consip, che devono ricomprendere tutte le attività necessarie e sufficienti al corretto processo di acquisizione, erogazione e fatturazione del buono pasto; viene confermata la facoltà per gli esercizi convenzionati di non aderire alla richiesta di eventuali ulteriori servizi aggiuntivi: nel caso in cui la società emettente rifiuti il convenzionamento per la mancata accettazione di ulteriori servizi aggiuntivi, si configurerà una prassi contrattuale scorretta e di concorrenza sleale. Questo nuovo impianto normativo prevede anche, all’interno del Codice Appalti, regole specifiche sui requisiti delle società emittenti che contribuiscono ad attribuire solidità e coerenza al mercato dei buoni pasto.

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